Art. 21 — Arma del genio
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[1]L'Arma del genio comprende:
- a)11 Comandi del genio di corpo d'armata, un Comando del genio della Sicilia, un Comando del genio della Sardegna: ciascun Comando con un dipendente Ufficio fortificazioni;
- b)12 Reggimenti genio;
- c)2 Reggimenti minatori;
- d)2 Reggimenti pontieri;
- e)1 Reggimento ferrovieri;
- f)((1 servizio studi ed esperienze del genio)).
[2]I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.
[3]Ad ogni reggimento e' annesso un deposito territoriale.
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 16 dicembre 2009
