Art. 1 — Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale
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Il titolo di dottore agronomo e quello di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui al successivo articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992
