Art. 14 — Decadenza dalla carica di membro del consiglio Sostituzione
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Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalita' di cui al citato articolo 19. I componenti cosi' eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio. Se il numero dei componenti da sostituire supera la meta' dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 26 agosto 2005
