Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 25 — Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale

Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art25 · fonte su Normattiva