Art. 25 — Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale
Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
