Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 26 — Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

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Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)esprime, quando e' richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
  • b)coordina e promuove le attivita' dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
  • c)esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;
  • d)esprime il parere sulla fusione degli ordini;
  • e)esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;
  • f)designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
  • g)determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi,
  • h)decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art26 · fonte su Normattiva