Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 27 — Elezione del consiglio dell'ordine nazionale

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Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che puo' essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. La elezione e' adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. ((La designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica)). ((A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti, un voto piu' un voto ogni duecento iscritti o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in poi, tre voti piu' un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento)). In caso di parita' di voti si applica la disposizione di cui al primo comma. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

Testo in vigore dal 10 marzo 1992 al 26 agosto 2005

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art27 · fonte su Normattiva