Art. 27 — Elezione del consiglio dell'ordine nazionale
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((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.
Testo in vigore dal 26 agosto 2005 al 8 maggio 2010
