Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 27 — Elezione del consiglio dell'ordine nazionale

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Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che puo' essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. La elezione e' adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. La designazione ha luogo non prima del trentesimo e non dopo il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica. Nelle elezioni s'intende eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A ciascun ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti in poi. In caso di parita' di voti si applica la disposizione di cui al primo comma. Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 10 marzo 1992

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art27 · fonte su Normattiva