Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 33 — Divieto di iscrizione in più albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti

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((Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali)). Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni. Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio. Non e' ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.

Testo in vigore dal 10 marzo 1992 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art33 · fonte su Normattiva