Art. 5 — Vigilanza sull'esercizio della professione
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L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e' posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010
