Ordinamento della professione di giornalista

Art. 24 — Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia

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Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine. Egli puo', con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 11/1968

    Illegittimità dichiarata
    23 marzo 1968

    L'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 attribuisce alla Corte costituzionale la competenza ad accertare e a dichiarare se e quali disposizioni legislative siano illegittime a causa dell'annullamento di quelle ritualmente sottoposte al suo esame, ma non consente al giudice a quo di estendere l'impugnativa al di la' delle norme applicabili alla controversia e di proporre, contro il disposto dell'art. 23 della stessa legge citata, questioni del tutto irrilevanti per la decisione del giudizio principale.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 18 cost. · Art. 19 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art24 · fonte del testo