Art. 24 — Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
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Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine. Egli puo', con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010
