Art. 35 — Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attivita' pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno due anni. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
Testo vigente dal 20 febbraio 1963
