Art. 44 — Comunicazioni
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Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovra' essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1963 al 8 maggio 2010
