Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto e' sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 114/1974

    Questione infondata
    23 aprile 1974

    Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni già decise, quando nelle successive ordinanze di rimessione non siano addotti nuovi e più convincenti motivi di illegittimità, nonché le questioni sostanzialmente identiche a quelle già infondate, ove i principi in precedenza affermati appaiano estensibili anche ad esse. Pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, N. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - S. nn. 31/1957, 11/1968, 69/1973.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 31 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 32 Ordinamento della professione di giornalista

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art39 · fonte su Normattiva