Art. 63 — Azione giudiziaria
((Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) 8 ((Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 8 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 8 Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
3La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 23 marzo 1968, n. 11 (in G.U. 1a s.s 30/3/1968, n. 84), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, comma terzo" della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
8Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Testo vigente dal 6 ottobre 2011
