Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 6 — Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia

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Il Ministro per la grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art6 · fonte del testo