Ordinamento della scuola materna statale

Art. 13 — Direttrici della scuola materna statale

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Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attivita' delle scuole materne statali del rispettivo circolo. Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresi' ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.

Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;444~art13 · fonte del testo