Art. 9 — Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale - Requisiti
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Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia. Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. E' prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. E' altresi' valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della, pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
