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Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso l'Avvocatura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale nella qualifica di appartenenza alla data medesima.

Testo in vigore dal 16 maggio 1964 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284~art46 · fonte su Normattiva