Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Art. 12 — Effetti del procedimento per rimessione
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Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione; salvo che il Tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione, nel qual caso rimane salva la facolta' di compiere gli atti urgenti.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
