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Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione; salvo che il Tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione, nel qual caso rimane salva la facolta' di compiere gli atti urgenti.

Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art12 · fonte del testo