Art. 56Remissione del debito

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Il debito per le spese del procedimento e di mantenimento e' rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che versino in disagiate condizioni economiche e si siano distinti per regolare condotta. La condotta si considera regolare quando il soggetto, durante la detenzione o l'esecuzione della misura di sicurezza, abbia manifestato costante impegno nel lavoro e nell'apprendimento scolastico e professionale e costante senso di responsabilita' nella condotta personale e nelle attivita' organizzate negli istituti.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 31 ottobre 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art56 · fonte su Normattiva