Art. 56 — Remissione del debito
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Testo vigente dal 31 ottobre 1986 al 25 luglio 1991 · versione 10 su Normattiva
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Spiegazione
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4 versioni dal 1975
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - REMISSIONE DEL DEBITO PER LE SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE - PRESUPPOSTI - DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONDANNATO E REGOLARE CONDOTTA DURANTE LA DETENZIONE PER ESPIAZIONE DI PENA O PER CUSTODIA PREVENTIVA - NON CONSENTITA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAL CONDANNATO IN STATO DI LIBERTA' - CONSEGUENTE RILEVATA POSSIBILITA' DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO A SOGGETTI DIMOSTRATISI IMMERITEVOLI PERCHE' DI REGOLARE CONDOTTA IN CARCERE MA NON PIU' FUORI DAL CARCERE, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', FRA CONDANNATI CHE ABBIANO SOFFERTO E CONDANNATI CHE NON ABBIANO SOFFERTO, PERIODI DI DETENZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato al riguardo dalla Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta "strettamente carceraria" e non quindi di quella tenuta in liberta'. Riguardo alla censura formulata sotto il primo profilo, secondo cui per effetto della denunciata preclusione potrebbe essere ingiustamente premiato con la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia -come nel caso di specie- continuato a delinquere, si rileva che la generica finalita' di recupero del reo, alla cui realizzazione l'istituto in questione pure indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiche' il legislatore e' evidentemente mosso dall'obiettivo, piu' specifico e immediato, consistente nell'incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria, incentivazione che potrebbe risultare in qualche misura attenuata se l'eventualita' della ricompensa costituita dalla remissione delle spese di mantenimento fosse subordinata alla valutazione di comportamenti non piu' riferibili alla detenzione. Mentre, riguardo alla censura avanzata, sotto il secondo profilo, per la ritenuta irragionevole disparita' di trattamento che verrebbe a crearsi tra il condannato che abbia subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia stato sottoposto ad alcuna restrizione, e' evidente che tale disparita' puo' bensi' verificarsi - come la Corte ha riconosciuto nella sentenza (n. 342 del 1991) di illegittimita' costituzionale, in altra parte, dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario - nella diversa ipotesi della remissione del debito per spese processuali richiesta da condannati che non abbiano sofferto alcun periodo di carcerazione, ma non ai fini della remissione delle spese di mantenimento in carcere, che la detenzione in ogni caso suppone. - Cfr. S. n. 342/1991 (gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 19 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - REMISSIONE DEL DEBITO PER LE SPESE DI GIUSTIZIA - CONCESSIONE - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE IL CONDANNATO SI TROVI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E CHE ABBIA TENUTO REGOLARE CONDOTTA DURANTE LA DETENZIONE CARCERARIA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI CONCEDERE IL BENEFICIO A COLORO CHE, PUR VERSANDO IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E PUR AVENDO TENUTO BUONA CONDOTTA, NON HANNO SUBITO ALCUN PERIODO DI CARCERAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
I condannati che non hanno sofferto alcun periodo di carcerazione, ne' a titolo di custodia cautelare ne' a titolo di espiazione di pena, in ragione della non gravita' del reato commesso e della minore pericolosita' sociale, appaiono maggiormente meritevoli della concessione del beneficio della remissione del debito per spese di giustizia, concedibile, al contrario, solo a quei condannati che abbiano subito detenzione carceraria essendo prevista, fra i requisiti per la concessione, oltre alle disagiate condizioni economiche, anche la regolare condotta tenuta durante la detenzione. Tale preclusione, risulta, quindi, irragionevolmente discriminatoria, anche in considerazione del fatto che, per effetto di sentenze della Corte costituzionale, il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere oggi concesso indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o custodia cautelare, dovendosi invece ritenere che l'esigenza di evitare che la necessita' di far fronte alle spese processuali, talora ingenti, possa interferire o addirittura compromettere il ravvedimento del condannato, debba valere anche per il condannato che non abbia subito carcerazione cosi' come vale per colui che la carcerazione ha sofferto. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 56 l. 26 luglio 1975, n. 354, come modif. dall'art. 19 l. 10 ottobre 1986, n. 663 - nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle "disagiate condizioni economiche", abbia serbato in liberta' una "condotta regolare". - Sulla possibilita' dell'affidamento in prova anche indipendentemente dalla detenzione, e di valutazione della personalita' del condannato anche in stato di liberta': S. n. 569/1989 e O. n. 303/1990.
Riguarda ancheart. 19 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SPESE DI PROCEDIMENTO E MANTENIMENTO - RIMBORSO A CARICO DEL CONDANNATO O DELL'INTERNATO - LIMITI - DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE E REGOLARE CONDOTTA DELL'OBBLIGATO - ISTANZA O PROPOSTA DI REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINE - PERENTORIETA' - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), "cosi' come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Approvazione del regolamento di esecuzione della l. 26 luglio 1975, n. 354), impugnato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto prevede, per la presentazione della richiesta di remissione del debito, relativo a spese di procedimento e di mantenimento, termini perentori, individuati in relazione alla data di dimissione del condannato o dell'internato. Infatti, identica questione e' stata gia' decisa, nel senso della inammissibilita', sul rilievo che l'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (novellato dall'art. 9 del d.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) - unico precetto che stabilisca limiti di tempo, sia iniziali sia finali, per la presentazione della "richiesta" o della "proposta" di remissione del debito - e' inserito in un testo normativo privo di forza di legge e come tale non suscettibile di sindacato da parte della Corte; mentre l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non contemplando, ne' implicitamente ne' tanto meno esplicitamente, la necessita' di alcuna integrazione circa i termini per l'esercizio del diritto ivi previsto, non puo' essere coinvolto nella proposta denuncia di illegittimita'. - S. n. 51/1984.
Riguarda ancheart. 96 d.P.R. 431/1976
SANZIONI CIVILI DERIVANTI DAL REATO - SPESE PER IL MANTENIMENTO IN CARCERE - REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA - NORMA NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La norma che fissa i termini iniziale e finale per la presentazione dell'istanza di remissione del debito relativo alle spese di mantenimento va identificata esclusivamente nell'art. 96 del d.P.R. n. 431 del 1976 e non nell'art. 56 della l. n. 354 del 1975. E poiche' il carattere integrativo della norma rispetto alla disciplina di fonte legislativa non basta a farne venir meno la natura regolamentare, la proposta questione di legittimita' costituzionale e' inammissibile perche' la norma impugnata non ha forza di legge.
Riguarda ancheart. 96 d.P.R. 431/1976art. 9 d.P.R. 339/1977
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dall'art. 19 della l. 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà) - nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazio…
ECLI:IT:COST:1991:342 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal magistrato di…
ECLI:IT:COST:1998:271 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Così come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Torino con ordinanza del 4 aprile 1984. Così…
ECLI:IT:COST:1986:78 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 96 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe. C…
ECLI:IT:COST:1984:51 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno…
Art. 1236 — Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando e' comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.…
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115…
Art. 2726 — Prova del pagamento e della remissione
… per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.…
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115…
Art. 6 — Remissione del debito
Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'. Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il…
urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art56 · fonte su Normattiva