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[1]((Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia e' richiesto:
- a)sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso d'importo compreso fra L. 5.000.000 e L. 10.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra L. 3.000.000 e L. 5.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
- b)sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle province, dei comuni e dei consorzi di importo compreso fra L. 5.000.000 e L. 10.000.000;
- c)sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le L. 1.000.000;
- d)sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;
- e)sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;
- f)sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;
- g)sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti ne' opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni, nonche' sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt.
[2]Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarita' da parte degli assuntori)). 3a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777
3aIl D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sara' determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro".
Testo in vigore dal 11 luglio 1948 al 7 aprile 1951
