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[1]((Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia e' richiesto:

  • a)sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso d'importo compreso fra L. 5.000.000 e L. 10.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra L. 3.000.000 e L. 5.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;
  • b)sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle province, dei comuni e dei consorzi di importo compreso fra L. 5.000.000 e L. 10.000.000;
  • c)sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le L. 1.000.000;
  • d)sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;
  • e)sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;
  • f)sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;
  • g)sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti ne' opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni, nonche' sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt.

[2]Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarita' da parte degli assuntori)). 3a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777

3a

Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sara' determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro".

Testo in vigore dal 11 luglio 1948 al 7 aprile 1951

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1942 al 11 luglio 1948. 21 parole tolte, 49 parole aggiunte in 5 capoversi.

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorsotolto: , d'importo compreso fra L. tolto: 500 aggiunto: 5.000.000 e L. tolto: 1 aggiunto: 10.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra L. tolto: 300 aggiunto: 3.000.000 e L. tolto: 500 aggiunto: 5.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle tolto: Provincie, dei Comuni e dei Consorzi d'importo aggiunto: province, dei comuni e dei consorzi di importo compreso fra L. tolto: 500 aggiunto: 5.000.000 e L. tolto: 1 aggiunto: 10.000.000;

c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudotolto: , per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali, quando cio' che si tolto: promette, si abbandona o si paga aggiunto: chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le L. tolto: 100 aggiunto: 1.000.000;

g) sulle concessioni tolto: di aggiunto: e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubblicheaggiunto: , quando non vi siano domande concorrentitolto: , ne' opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessionitolto: .aggiunto: , nonche' sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt.

Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimitolto: , e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarita' da parte degli assuntori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777

    Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sara' determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art19 · fonte del testo