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[1]Il personale permanente ed avventizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' quello richiamato in servizio continuativo ai sensi dell'art. 1, puo' essere obbligato a prestare ininterrotto servizio, restando aboliti i normali turni di servizio.

[2]Al personale suddetto, per le conseguenti maggiori prestazioni, sara' corrisposto un compenso speciale giornaliero nella misura prevista dall'art. 5, il quale - salvo quanto stabilito dall'ultimo comma del presente articolo - sostituisce qualsiasi compenso, indennita' e soprassoldo eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni.

[3]E' in facolta' del Ministro per l'interno di disporre movimenti di personale anche fuori della provincia di origine.

[4]Per tali spostamenti spettera' la indennita' di trasferta prevista nell'art. 5.

[5]Col trattamento economico stabilito dalla presente legge sono cumulabili soltanto le indennita' e soprassoldo per servizi e posizioni speciali previsti dai regolamenti organici in vigore per ciascun Corpo, riguardanti compensi di specializzazione, di mestiere e di categoria e come tali rappresentanti un vero e proprio complemento degli assegni ordinari degli interessati;

[6]le indennita' per servizi teatrali e per verifiche tecniche.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 21 marzo 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art3 · fonte del testo