Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il trattamento economico da corrispondersi al personale richiamato in servizio continuativo verra' fissato dal Ministro per l'interno e non potra', comunque, superare quello stabilito per i pari grado in servizio permanente.
tolto: Ai pensionati richiamati in servizio spetta soltanto la differenza fra il trattamento economico di cui al precedente comma e il trattamento di quiescenza in godimento.
tolto: Il servizio prestato dai pensionati stessi non da' diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art4 · fonte del testo