Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 191 parole tolte, 18 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: A tutto il personale non volontario comandato a prestare ininterrotto servizio ai sensi dell'art. 3 verra' corrisposto un compenso speciale giornaliero stabilito nella seguente misura massima:

tolto: Sottufficiali e vigili:

tolto: Maresciallo...................L. 7 -

tolto: Brigadiere................... » 5 -

tolto: Vice brigadiere................. » 3,50

tolto: Vigile scelto e vigile............. » 2,50

tolto: Ufficiali:

tolto: I premi di operosita' e di rendimento nella misura e con le norme e condizioni in vigore per i dipendenti statali. Al personale comandato a prestare servizio fuori sede verra' invece corrisposta una indennita' di trasferta nella seguente misura:

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: Ufficiali:

tolto: Le normali diarie di missione con le riduzioni previste dopo il primo ed il terzo mese di permanenza nella stessa localita' ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311.

tolto: Sottufficiali e vigili:

tolto: Marescialli...................aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18

tolto: Brigadieri e vice brigadieri.......... » 14

tolto: Vigili scelti e vigili............. » 10 con le riduzioni previste per i pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

tolto: Nei normali turni di servizio il vitto resta a carico del personale, salvo per coloro che avevano diritto al vitto gratuito o semigratuito in base ai regolamenti organici.

tolto: Per il personale che fruisce di indennita' di missione il vitto e' a proprio carico. aggiunto: FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art5 · fonte del testo