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[1]Il trattamento economico da corrispondersi al personale richiamato in servizio continuativo verra' fissato dal Ministro per l'interno e non potra', comunque, superare quello stabilito per i pari grado in servizio permanente.
[2]Ai pensionati richiamati in servizio spetta soltanto la differenza fra il trattamento economico di cui al precedente comma e il trattamento di quiescenza in godimento.
[3]Il servizio prestato dai pensionati stessi non da' diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
