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[1]Il trattamento economico da corrispondersi al personale richiamato in servizio continuativo verra' fissato dal Ministro per l'interno e non potra', comunque, superare quello stabilito per i pari grado in servizio permanente.

[2]Ai pensionati richiamati in servizio spetta soltanto la differenza fra il trattamento economico di cui al precedente comma e il trattamento di quiescenza in godimento.

[3]Il servizio prestato dai pensionati stessi non da' diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art4 · fonte del testo