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[1]A tutto il personale non volontario comandato a prestare ininterrotto servizio ai sensi dell'art. 3 verra' corrisposto un compenso speciale giornaliero stabilito nella seguente misura massima:

[2]Sottufficiali e vigili:

[3]Maresciallo................... L. 7 -

[4]Brigadiere................... » 5 -

[5]Vice brigadiere................. » 3,50

[6]Vigile scelto e vigile............. » 2,50

[7]Ufficiali:

[8]I premi di operosita' e di rendimento nella misura e con le norme e condizioni in vigore per i dipendenti statali. Al personale comandato a prestare servizio fuori sede verra' invece corrisposta una indennita' di trasferta nella seguente misura:

[9]Ufficiali:

[10]Le normali diarie di missione con le riduzioni previste dopo il primo ed il terzo mese di permanenza nella stessa localita' ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311.

[11]Sottufficiali e vigili:

[12]Marescialli................... L. 18

[13]Brigadieri e vice brigadieri.......... » 14

[14]Vigili scelti e vigili............. » 10 con le riduzioni previste per i pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

[15]Nei normali turni di servizio il vitto resta a carico del personale, salvo per coloro che avevano diritto al vitto gratuito o semigratuito in base ai regolamenti organici.

[16]Per il personale che fruisce di indennita' di missione il vitto e' a proprio carico.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art5 · fonte del testo