Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Art. 5 — Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1986 al 12 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento. ((L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' variare nel corso dell'appalto. Il regolamento stabilisce:

  • 1)le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
  • 2)le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonche' le condizioni e le modalita' per la sua variazione)).

Testo in vigore dal 1 marzo 1986 al 12 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1986

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 1 marzo 1986. 12 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.

… misura e con le modalita' stabilite dal regolamento. L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo tolto: commisurato, in rapporto percentuale, all'importo dei generi prelevati aggiunto: determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo puo' tolto: essere revisionato aggiunto: variare nel corso dell'appalto. Il regolamento stabilisce:

1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze tolto: dei aggiunto: di generi da prendere in carico;

2) le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatoreaggiunto: , nonche' le condizioni e le modalita' per la sua tolto: revisione aggiunto: variazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art5 · fonte del testo