Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Art. 5 — Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1958 al 1 marzo 1986. Leggi il testo vigente →

I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalita' stabilite dal regolamento. L'appaltatore e' retribuito con un corrispettivo commisurato, in rapporto percentuale, all'importo dei generi prelevati. Il corrispettivo puo' essere revisionato nel corso dell'appalto. Il regolamento stabilisce:

  • 1)le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilita' del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze dei generi da prendere in carico;
  • 2)le modalita' per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore nonche' le condizioni e le modalita' per la sua revisione.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 1 marzo 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art5 · fonte del testo