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In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere presentate entro un anno dalla data dell'esodo.

Testo in vigore dal 22 marzo 1958 al 3 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;173~art10 · fonte del testo