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[1]Chiunque ometta di fare la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette a termini dell'articolo precedente, e' soggetto ad una sovrimposta pari ad un terzo dell'imposta dovuta per un anno, ed e' punito inoltre con una ammenda da L. 100 a L. 2000.
[2]Il contribuente andra' esente dalle pene indicate nel comma precedente, quando possa dimostrare che era fondatamente contestabile la esistenza del suo reddito al momento in cui egli doveva fare la denunzia.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 7 novembre 1932
