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[1]Chiunque ometta di fare la denuncia dei redditi soggetti alle imposte dirette a termini dell'articolo precedente, e' soggetto ad una sovrimposta pari ad un terzo dell'imposta dovuta per un anno, ed e' punito inoltre con una ammenda da L. 100 a L. 2000.
[2]Il contribuente andra' esente dalle pene indicate nel comma precedente, quando possa dimostrare che era fondatamente contestabile la esistenza del suo reddito al momento in cui egli doveva fare la denunzia. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403
3Il Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) che "E' concessa amnistia per le violazioni: a) degli art. 2 e 7, terzo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e degli art. 15 e 24, n. 4, del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per omessa dichiarazione dei redditi".
Testo in vigore dal 7 novembre 1932 al 16 dicembre 2009
