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Chiunque compia atti diretti a sottrarre i propri redditi alla imposta - come l'alterazione dei registri contabili, la omessa inscrizione di attivita' negli inventari, o la inscrizione in essi di passivita' inesistenti, la formazione di scritture e di altri documenti fittizi, la dichiarata inesistenza totale o parziale di cespiti che si accertino poi sussistenti - e' soggetto alla sovrimposta di cui agli articoli 2 e 3, ed e' inoltre punito colla multa da L. 500 a L. 5000, salva, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dalle leggi penali. L'occultamento al datore di lavoro, da parte degli operai, del proprio stato di celibato, e la dichiarazione agli uffici delle imposte ed al datore di lavoro di una eta' diversa dalla vera, in quanto influente agli effetti della imposta, sono punibili coll'ammenda da L. 20 a L. 100. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403

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Il Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per le violazioni: [...] b) dell'art. 4, ultima parte, della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dell'art. 19 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, riguardanti gli operai che, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta, abbiano occultato al datore di lavoro il proprio stato di celibato, ovvero abbiano dichiarato al datore di lavoro o all'ufficio delle imposte un'eta' diversa dalla vera".

Testo in vigore dal 7 novembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1932

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1928 al 7 novembre 1932.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403

    Il Regio Decreto 3 novembre 1932, n. 1403 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per le violazioni: [...] b) dell'art. 4, ultima parte, della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dell'art. 19 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, riguardanti gli operai che, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta, abbiano occultato al datore di lavoro il proprio stato di celibato, ovvero abbiano dichiarato al datore di lavoro o all'ufficio delle imposte un'eta' diversa dalla vera".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2834~art4 · fonte del testo