Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1928 al 7 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
Chiunque compia atti diretti a sottrarre i propri redditi alla imposta - come l'alterazione dei registri contabili, la omessa inscrizione di attivita' negli inventari, o la inscrizione in essi di passivita' inesistenti, la formazione di scritture e di altri documenti fittizi, la dichiarata inesistenza totale o parziale di cespiti che si accertino poi sussistenti - e' soggetto alla sovrimposta di cui agli articoli 2 e 3, ed e' inoltre punito colla multa da L. 500 a L. 5000, salva, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dalle leggi penali. L'occultamento al datore di lavoro, da parte degli operai, del proprio stato di celibato, e la dichiarazione agli uffici delle imposte ed al datore di lavoro di una eta' diversa dalla vera, in quanto influente agli effetti della imposta, sono punibili coll'ammenda da L. 20 a L. 100.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 7 novembre 1932
