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Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidita', vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si fara' fronte con le seguenti contribuzioni:
- a)a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;
- b)a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1965, n. 903
3La L. 21 luglio 1965, n. 903 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, numero 5)) che dalla data del 1 gennaio 1965 e' abrogata la lettera b) del presente articolo, limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Testo in vigore dal 15 agosto 1965 al 21 maggio 1988
