Art. 2
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Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunita' montane, nonche' ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarieta' sociale che operino senza scopo di lucro nelle attivita' e con le specifiche finalita' di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalita' dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il parere. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarieta' sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attivita' svolta alla commissione di cui al comma 5. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunita' montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione e' composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'eta' evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazionenazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta. 1 La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 36, (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992 n. 7), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente art. 2, sesto comma, " nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali ".
Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 28 luglio 1994
