Le disposizioni della legge 19 luglio 1991, n. 216, concernenti, rispettivamente, (art. 1) le iniziative ammesse al previsto finanziamento, in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose (comunità di accoglienza, interventi a sostegno delle famiglie, centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale, interventi nell'ambito delle strutture scolastiche) e l'istituzione (art. 3) di un apposito fondo (aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 38) pur incidendo largamente su materie di competenza delle ricorrenti Province autonome (quali l'assistenza pubblica e l'assistenza scolastica) trovano adeguata giustificazione, oltre che nella natura aggiuntiva e non sostitutiva del fondo, e al carattere temporalmente limitato (al triennio 1991-1993) degli interventi, nei caratteri dell'emergenza sociale che si è inteso affrontare, e nella sua stretta connessione con problemi della difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sollevate in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.) - Sulla esclusione della illegittimità di interventi statali attinenti a materie di competenza di Regioni o Province autonome, quando tali interventi "presentino il carattere della straordinarietà ed i relativi finanziamenti siano aggiuntivi rispetto ai trasferimenti ordinari": S. nn. 180/1991, 37/1991, 32/1991, 345/1990, 459/1989, 399/1989, 324,1989, 217/1988.
Art. 119 cost. · Art. 2 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 6 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 1 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose