La disposizione di cui al prino comma dell'art. 6, legge 19 luglio 1991, n. 216, prevedente la possibilità che lo Stato, le Regioni e le Province possano concedere in uso gratuito beni immobili ai destinatari dei contributi per l'esercizio delle attività assistenziali in favore dei minori, nella stessa legge previste, appare superflua ed invasiva, ove riferita alle Province ricorrenti di Trento e Bolzano dal momento che le Province dispongono a pieno titolo dei beni immobili, di natura demaniale e patrimoniale, che ad esse appartengono, e tale disponibilità comprende anche la possibilità di concedere tali beni in uso gratuito per il perseguimento di finalità ed interessi provinciali. Analogamente la disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, prescrivendo particolari modalità per l'utilizzazione dei beni concessi, si presenta limitativa delle competenze relative all'amministrazione del patrimonio delle ricorrenti, che l'art. 54, primo comma, n. 4, dello Statuto affida senza condizioni alla Giunta provinciale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in cui estende la disciplina ivi prevista alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 119 cost. · Art. 2 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 6 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose · Art. 1 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose