Art. 23
Custodia cautelare 1. La custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), (( e-bis) e g))), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei ((delitti, consumati o tentati,)), di cui agli articoli 336 ((, primo comma,)) e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 ((del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare:
- a)se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova; ((a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga));
- b)se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga; 8
- c)se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. 3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. 20
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
8La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 2000, n. 359 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2, lettera b) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate)".
Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che la modifica prevista dal D.L. suindicato si applica alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Testo vigente dal 15 novembre 2023, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva