Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per il delitto di violenza sessuale aggravato - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Questioni già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 199030).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice. Questioni analoghe sono già state dichiarate non fondate dalla sentenza n. 203 del 2025, successiva all’ordinanza di rimessione, e non sono prospettati argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati. (Precedente: S. 203/2025 - mass. 47223).
Riguarda ancheart. 6 d.l. 123/2023
Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per delitti "ostativi" - Possibilità di consentire la messa alla prova nel caso in cui tali delitti siano legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199030).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in via subordinata dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova per delitti “ostativi” legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa. La scelta del legislatore di precludere l’ammissione alla sospensione con messa alla prova in relazione ad alcuni delitti è stata ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive della libertà sessuale delle vittime, e questa ratio non è scalfita – semmai confermata – dalla presenza di reati c.d. satellite. Il petitum si traduce, d’altro canto, nella richiesta di una pronuncia fortemente manipolativa, che interferirebbe con la discrezionalità del legislatore in relazione a una disciplina di natura evidentemente eccezionale. (Precedente: S. 203/2025 - mass. 47223).
Riguarda ancheart. 6 d.l. 123/2023
Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Divieto di applicazione, per mezzo di decretazione d'urgenza, per i delitti aggravati di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo - Asserita natura processuale dell'istituto in esame - Denunciata violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù - Sopravvenuta modifica in senso peggiorativo delle condizioni di accesso alla messa alla prova con effetti di natura sostanziale - Conseguente inapplicabilità della disciplina censurata ai fatti anteriori, oggetto dei giudizi a quibus, in forza del principio costituzionale e convenzionale di irretroattività della norma penale sfavorevole - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199030).
Sono dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento all’art. 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. Contrariamente a quanto assume il rimettente, la disposizione censurata, che interviene sull’istituto della messa alla prova nel processo minorile, precludendone in radice, e con effetto retroattivo, la fruibilità in relazione a specifici reati, non è applicabile nei giudizi a quibus in forza del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole di cui agli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 CEDU. La giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 32 del 2020 ha infatti affermato, in sintonia con quella della Corte EDU, che le modifiche normative che incidono sulla “qualità” della pena sono attratte nell’alveo del principio di legalità sostanziale, a prescindere dalla loro collocazione “topografica”, superando così a detti fini la distinzione fra norme penali sostanziali e norme processuali. Tale conclusione si impone a maggior ragione in riferimento alla disposizione censurata, che determina un effetto negativo ancora più radicale, eliminando la possibilità per il minorenne di accedere a un istituto atto a determinare l’estinzione del reato e a escludere quindi l’applicazione di qualsiasi pena. Non vi è dubbio, pertanto, che la nuova disposizione, incidendo direttamente sulla disciplina sostanziale e in senso deteriore rispetto alla previgente, non possa essere applicata a fatti, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (15 novembre 2023), anche a tutela del legittimo affidamento sorto negli imputati riguardo al complessivo regime sanzionatorio previsto per i reati commessi. (Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44161; S. 193/2020 - mass. 42962; S. 32/2020 - mass. 42286, 42287; S. 240/2015 - 38624).
sentenza 8/2025massima n. 46661 Riguarda ancheart. 6 d.l. 123/2023
Processo penale - Sospensione del processo con messa alla prova - Applicazione ai minori - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti aggravati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, anche nei «casi di minore gravità» - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199033).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude dalla possibilità di accedere all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova i minori imputati, tra l’altro, dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, anche quando ricorra la circostanza attenuante dei casi di minore gravità. La disposizione censurata dai GUP del Tribunale per i minorenni di Roma e del Tribunale per i minorenni di Bari risulta manifestamente irragionevole e sproporzionata, perché, avendo essa già delineato una presunzione iuris et de iure di gravità delle condotte integrative dei reati contemplati, l’astratta prognosi negativa sulle effettive possibilità di recupero e di reinserimento sociale del minore attraverso il percorso della sospensione del processo con messa alla prova frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento della circostanza attenuante in parola; si tratta, infatti, di un’attenuante che si pone proprio quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato. L’irragionevolezza nasce dal fatto che, per le violenze sessuali di minore gravità, il terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen. prevede la possibilità di diminuire la pena in misura particolarmente significativa, ossia fino a due terzi. A tale significativo riconoscimento della minore gravità del fatto non corrisponde un’adeguata, diversa considerazione della stessa condotta con riguardo all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova. La “valvola di sicurezza” fornita dal terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen., quindi, ben può valere come segno di confine oltre il quale risulta superata la soglia della manifesta irragionevolezza in conseguenza della mancata previsione della facoltà del giudice minorile di disporre la sospensione del processo con messa alla prova sulla base di una valutazione individualizzata della personalità del minore, funzionale alle esigenze del suo recupero e della sua risocializzazione. (Precedenti: S. 202/2025 - mass. 47308; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 325/2005).
Processo penale - Sospensione del processo con messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti aggravati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo - Denunciata violazione di parametri unionali - Difetto di argomentazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199033).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai GUP del Tribunale per i minorenni di Roma e del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude dalla possibilità di accedere all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova i minori imputati, tra l’altro, dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, anche quando ricorra la circostanza attenuante dei casi di minore gravità. Le ordinanze di rimessione, pur contenendo un elenco di fonti dell’Unione e internazionali non illustrano le ragioni della dedotta antinomia tra la specifica disposizione censurata e i principi generali presidiati dai richiamati parametri internazionali interposti, sicché il contrasto con tali principi risulta solo genericamente affermato, ma non sufficientemente argomentato. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45623; S. 252/2021 - mass. 44435).
Processo penale - Sospensione del processo con messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti aggravati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199033).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai GUP del Tribunale per i minorenni di Roma e del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude dalla possibilità di accedere all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova i minori imputati, tra l’altro, dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice. A fronte di reati, come quelli indicati, gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto più quando siano anch’esse minorenni, non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di un processo, secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze del minore imputato, nell’ottica general preventiva di approntare una risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalità minorile. La determinazione del legislatore di escludere la sospensione del processo con messa alla prova del minore per i reati indicati, ove aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., non può, dunque, essere in questa sede censurata: l’esclusione dalla messa alla prova è stata infatti circoscritta, con formulazione tassativa, a reati certamente gravi, spesso commessi da minori in danno di minori; di talché la disposizione censurata non equivale ad arbitrio, potendo comunque razionalmente giustificarsi in relazione alle finalità perseguite e risultando i mezzi prescelti non manifestamente sproporzionati rispetto alle finalità stesse. Né risulta irragionevole aver precluso la messa alla prova minorile anche con riguardo a reati meno gravi rispetto ad altri che tuttora la consentono: tale censura poggia su un giudizio comparativo che evoca quali termini di raffronto cornici edittali che non evidenziano profili di omogeneità, ove si consideri che la scelta del legislatore è stata nella specie ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive, per quanto qui rileva, della libertà sessuale delle vittime. (Precedente: S. 46/2024 - mass. 46029).
Rilevanza della questione incidentale - Questione non ipotetica o prematura - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988. Queste ultime non sono ipotetiche o premature, essendo proprio la norma censurata a metterne in chiara luce la rilevanza attuale. (Nel caso di specie, la norma censurata, negando al GIP il potere di disporre la messa alla prova minorile, gli impedisce di acquisire il progetto di intervento funzionale alla prova stessa). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è inammissibile perché ipotetica o prematura se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale o successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della questione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 140 del 2018, n. 60 del 2014 e n. 317 del 2009; ordinanze n. 277 del 2010, n. 77 del 2009 e n. 142 del 2006 ).
Prospettazione della questione incidentale - Questioni specifiche e pertinenti - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità e difetto di pertinenza in rapporto ai parametri di cui agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988. L'evocazione dei citati parametri solleva questioni specifiche e pertinenti. La giurisprudenza costituzionale segnala la necessità di tenere sempre distinte la genericità della questione come motivo di inammissibilità dall'infondatezza della questione come giudizio di merito. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2020, n. 206 del 2019, n. 29 del 2019, n. 84 del 2017 e n. 69 del 2017 ).
Processo penale - Processo minorile - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Potere del giudice di disporre la misura nella fase delle indagini preliminari - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, violazione della finalità rieducativa della pena e del favor per la protezione della gioventù - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. - dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non prevede che la messa alla prova del minore possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari. Il differente trattamento riservato dal legislatore al minore rispetto all'adulto non appare irragionevole in ragione dell'eterogeneità delle fattispecie in comparazione. L'anticipazione procedimentale delle relative valutazioni, coerente con la natura "negoziale" della messa alla prova dell'adulto e con l'oggettiva delimitazione edittale dei reati compatibili, non sarebbe, infatti, altrettanto per la messa alla prova del minore, poiché quest'ultima, rientrando nell'esclusiva discrezionalità del giudice e potendo riguardare anche reati di elevata gravità, presuppone quantomeno una definizione approssimativa dei fatti, sintomatici delle reali necessità rieducative del minore indagato. Inoltre, lungi dall'ostacolare il finalismo rieducativo e la protezione della gioventù, l'assegnazione della messa alla prova del minore al giudice dell'udienza preliminare e non anche al giudice per le indagini preliminari appare invece conforme a tali parametri, poiché assicura che le valutazioni personalistiche implicate dall'istituto siano svolte da un organo collegiale, interdisciplinare e diversificato nel genere, pertanto idoneo ad espletarle nella piena consapevolezza di ogni aspetto rilevante. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020, n. 68 del 2019, n. 1 del 2015, n. 310 del 2008, n. 272 del 2000, n. 311 del 1997, n. 135 del 1995 e n. 125 del 1995; ordinanze n. 330 del 2003 e n. 172 del 2001 ).
PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO - COLLEGAMENTO CON LA FINALITA' DEL RECUPERO DEL MINORE - PROVVEDIMENTO NON CONDIZIONATO DAL CONSENSO DEL MINORE - IMPLICITO GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' PENALE - IMPUGNABILITA' DEL PROVVEDIMENTO.
La sospensione del processo con messa alla prova, di cui agli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile, costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi gia' esistenti, e' caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria. Questi peculiari aspetti dell'istituto in esame sottolineano il rilievo che esso assume nell'ambito del processo penale minorile, evidenziandone la stretta aderenza alla essenziale finalita' di recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, cui la giustizia minorile - come la Corte ha piu' volte affermato - deve essere improntata, in ossequio al principio della tutela dei minori di cui all'art. 31 della Costituzione. In coerenza con le menzionate caratteristiche, il legislatore non ha condizionato il provvedimento 'de quo' alla prestazione del consenso da parte del minore, ma ha rimesso al giudice la decisione circa l'opportunita' di sospendere il processo al fine di valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova, prescrivendo soltanto che tale decisione sia adottata "sentite le parti". D'altro canto, il comma 3 dell'art. 28 prevede che "contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore". Pertanto, all'imputato e' attribuito dalla norma ora citata un mezzo di impugnazione con riguardo a tutti i possibili vizi di legittimita' o di motivazione dell'ordinanza che dispone la misura: tra i quali rientra anche il profilo attinente alla sussistenza di un presupposto concettuale essenziale del provvedimento, connesso ad esigenze di garanzia dell'imputato, costituito da un giudizio di responsabilita' penale che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il proscioglimento. - Sulla finalita' del recupero del minore, cui e' informata la giustizia penale minorile, v. S. nn. 125/1992, 206/1987 e 222/1983. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 29 Processo penale minorile
PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - NON APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO IN CASO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO DA PARTE DELL'IMPUTATO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE - CONTRASTO CON LA FINALITA' DI RECUPERO DEL MINORE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
L'art. 28, comma 4, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel suo oggettivo significato, impedisce al giudice di adottare il provvedimento di sospensione del processo e di messa alla prova qualora l'imputato minorenne formuli richiesta di giudizio abbreviato. Una tale previsione, in primo luogo, appare viziata da irragionevolezza, in quanto non si comprende per quale motivo al minore, che sia stato ammesso al giudizio abbreviato, debba poi essere negato di chiedere la messa alla prova, con il connesso eventuale beneficio della sentenza dichiarativa della estinzione del reato. Ne' sussiste, del resto, alcuna sorta di incompatibilita' strutturale e ontologica, tra l'istituto di cui trattasi e il rito abbreviato, il quale si svolge secondo le norme previste per l'udienza preliminare. Inoltre, la norma impedisce, senza che siano ravvisabili motivi ragionevoli, di dare ingresso ad una misura particolarmente significativa sotto l'aspetto rieducativo ed avente riflessi sostanziali di natura premiale. A conclusioni non diverse deve pervenirsi anche qualora la 'ratio' della norma dovesse individuarsi nell'intento di attribuire all'imputato uno strumento per sottrarsi alla messa alla prova, non vedendosi perche' il dissenso del minore, preclusivo della sospensione, debba manifestarsi attraverso la necessaria alternativa della richiesta di giudizio abbreviato, che ha presupposti e finalita' suoi propri, cosi' finendo con il rendere incompatibili i due istituti, con le conseguenze gia' evidenziate. In conclusione, l'impugnato art. 28, comma 4, quale che sia la 'ratio' che lo sorregge, risultando in contrasto con gli artt. 3, 31, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., va dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato. - V. la massima C. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 438-esegg d.P.R. 447/1988
PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - NON APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO IN CASO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO IMMEDIATO DA PARTE DELL'IMPUTATO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE - CONTRASTO CON LA FINALITA' DI RECUPERO DEL MINORE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
La previsione dell'art. 28, comma 4, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, circa la preclusione della sospensione del processo per messa alla prova nel caso in cui l'imputato chieda il giudizio immediato, appare in contrasto con gli artt. 3, 31, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., per le stesse considerazioni svolte in ordine alla preclusione conseguente a richiesta di giudizio abbreviato, parallelamente contenuta nella citata disposizione. Percio', anche se, riguardo a tale ipotesi, la previsione 'de qua' non e' stata fatta oggetto di apposita impugnativa da parte del giudice 'a quo', anche ad essa, a norma dell'art. 27, legge n. 87 del 1953, deve estendersi la illegittimita' costituzionale. Deve solo aggiungersi che spettera' alla giurisprudenza valutare se l'esigenza del convincimento del giudice in ordine alla responsabilita' penale dell'imputato - che costituisce un presupposto logico essenziale del provvedimento dispositivo della messa alla prova - richieda, in questo caso, che la sospensione non possa intervenire nella fase predibattimentale, occorrendo, viceversa, affinche' possa ritenersi adeguatamente formato quel convincimento, che il giudice tenga conto anche dell'istruzione dibattimentale. Va, infine, rilevato che dalle due dichiarazioni di illegittimita' costituzionale parziale consegue la perdita di efficacia dell'intero comma quarto dell'art. 28. - V. la massima B. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 27 legge 87/1953art. 453 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORE DA PROSEGUIRSI SECONDO IL VECCHIO RITO - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - PREVISTA AMMISSIBILITA' NEL REGIME TRANSITORIO - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA DEL RITO ORDINARIO - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLE SCELTA DEL LEGISLATORE PER UNA GRADUALE SOSTITUZIONE DELLA NUOVA ALLA VECCHIA NORMATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova normativa a quella abrogata, mediante appunto l'emanazione di disposizioni di carattere transitorio, il legislatore delegato ha stabilito, riguardo ai procedimenti a carico di minori, di assicurare l'immediata operativita', anche in quelli destinati a proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, soltanto ad alcuni istituti (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; sospensione del processo e messa alla prova; dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova; sanzioni sostitutive), ritenuti, evidentemente, particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile. Pertanto il fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la norma relativa all'inammissibilita' dell'azione civile e' scelta che non puo' in alcun modo ritenersi viziata da irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 30 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 272.
Riguarda ancheart. 30 d.lgs. 272/1989art. 10 Processo penale minorileart. 30 Processo penale minorileart. 29 Processo penale minorileart. 27 Processo penale minorile
PROCESSO PENALE - PROCESSI A CARICO DI MINORENNI - SOSPENSIONE PER MESSA IN PROVA DELLA PERSONALITA' DEL MINORE - IMPUTATI DI REATI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Benche' l'ergastolo sia una pena di specie diversa dalla reclusione, non puo' sostenersi che non sia consentita l'applicabilita' dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova dell'imputato minorenne anche quando si proceda per reati punibili con detta sanzione. Nulla e' infatti detto nel primo periodo del primo comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 in ordine ad eventuali limiti dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere, ai suddetti fini, il processo, mentre e' solo nel secondo periodo dello stesso comma che, dovendosi differenziare la disciplina dell'istituto (in particolare, la durata della sospensione del processo), si fa riferimento - intatto ed intero restando il gia' conferito potere discrezionale - alla durata della pena detentiva, ovviamente, per stabilire una durata di sospensione del processo piu' lunga per le ipotesi di reati puniti con pena piu' grave. A cio' si aggiunga la mancanza, durante i lavori preparatori, del benche' minimo accenno ad un dubbio sull'applicazione generalizzata dell'istituto, nonche' la perfetta coerenza della scelta legislativa con le peculiari finalita' del probation e con le indicazioni della legge delega. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 28, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 in parte qua).
Riguarda ancheart. 30 d.lgs. 272/1989
PROCESSO PENALE - IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER MESSA IN PROVA DELLA PERSONALITA' DEL MINORE - IMPUGNAZIONE NEL MERITO DELL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE - LAMENTATA ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa, in quanto vertente sugli effetti (peraltro ipotetici) di una ordinanza di sospensione del processo nel giudizio a quo non ancora emessa.
Riguarda ancheart. 30 d.lgs. 272/1989