Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
[1]Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle localita' di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono provincia per provincia, due distinti elenchi.
[2]La compilazione di detti elenchi e' affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
[3]La Commissione e' presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed e' composta:
[4]del Regio soprintendente ai monumenti competente per sede;
[5]del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegalo.
[6]Fanno parte di diritto della Commissione:
[7]i podesta' dei Comuni interessati;
[8]i rappresentanti delle categorie interessate.
[9]Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e localita' oggetti della presente legge.
[10]L'elenco delle localita', cosi' compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicali per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreche' nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000
