Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 262/1997

    Questione infondata
    23 luglio 1997

    Non è fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) - <<nella parte in cui consentono l'imposizione del vincolo di durata indefinita su immobili ricompresi nell'elenco delle bellezze d'assieme, redatto ai sensi dell'art. 2 della medesima legge senza la previsione di un termine per la conclusione del procedimento di imposizione del vincolo definitivo (approvazione dell'elenco da parte del Ministro, ora Regione competente) e senza il rispetto delle formalità previste dalla legge a tutela del diritto di proprietà e del diritto di costruire>> -, in quanto il legislatore ha previsto un sistema (v., in particolare, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi"; e, per quanto riguarda la Regione Veneto, la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 1, Capo IV), con il quale ha inteso dare applicazione generale a regole, in buona parte enucleate in sede di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che sono attuazione, sia pure non esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione negli obiettivi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e tempestività dell'azione amministrativa, quali valori essenziali di un ordinamento democratico. red.: G. Leo

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 97 cost.

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  • Sentenza n. 417/1995

    Questione infondata
    28 luglio 1995

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella parte in cui non dispongono la notificazione degli elenchi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della stessa legge (ossia delle c.d. bellezze di insieme) ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, così come invece previsto dal successivo art. 6 per gli elenchi delle cose di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 1 (ossia delle c.d. bellezze individue). Infatti, la diversa disciplina prevista per la comunicazione dei provvedimenti impositivi del vincolo ambientale a seconda che si tratti di <<bellezze di insieme>> (per le quali è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ovvero di <<bellezze individue>> (per le quali è prevista la notificazione) rientra nella discrezionalità del legislatore, nella specie esercitata ragionevolmente poiché la diversità di disciplina è giustificata dalla diversa struttura delle due categorie di beni. Invero, le bellezze di insieme, a differenza di quelle individue, si sostanziano in ambiti territoriali, spesso di vaste dimensioni, con la conseguenza che la notifica a tutti i proprietari interessati diventerebbe estremamente difficile, macchinosa e talora di scarsa possibilità. - V. anche la successiva massima D. red.: A. Franco

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000. 217 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle localita' di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono provincia per provincia, due distinti elenchi.

tolto: La compilazione di detti elenchi e' affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

tolto: La Commissione e' presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed e' composta:

tolto: del Regio soprintendente ai monumenti competente per sede;

tolto: del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegalo.

tolto: Fanno parte di diritto della Commissione:

tolto: i podesta' dei Comuni interessati;

tolto: i rappresentanti delle categorie interessate.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e localita' oggetti della presente legge.

tolto: L'elenco delle localita', cosi' compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicali per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreche' nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art2 · fonte del testo