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[1]Gli ufficiali giudiziari che hanno alla loro dipendenza uno o piu' commessi autorizzati, sono obbligati a versare alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, istituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il contributo previsto dall'art. 3 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653. Tale contributo e' fissato in una aliquota percentuale dell'assegno corrisposto ai commessi in base al decreto presidenziale menzionato nel precedente art. 5, lettera a).

[2]Qualora ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 86 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, uno o piu' commessi siano stati nominati nell'interesse comune di due o piu' ufficiali giudiziari, questi ultimi sono tenuti in solido al pagamento del contributo suindicato.

[3]La Cassa indicata nel primo comma di questo articolo tiene una gestione separata per quanto concerne i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-22;703~art6 · fonte del testo