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A favore degli agenti ex combattenti o assimilati assunti in ruolo dopo il 31 dicembre 1954 alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o che lo saranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuita una anzianita' di due anni all'atto dell'assunzione.

Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 6 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;471~art2 · fonte del testo