Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 6 — Contributo per lavori diversi dalla costruzione

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Fuori dei casi previsti ai successivi articoli 7 e 8, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari e' dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 40 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati e di lire 20 per chilogrammo sul legname impiegato, per quelle navi che non abbiano superato il 25° anno di eta'. Tale limitazione non si applica ove le riparazioni modificazioni o trasformazioni siano eseguite nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno per i materiali metallici e a lire 2 per anno per il legname. Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata alle riparazioni, modificazioni e trasformazioni ammesse ai benefici di legge a decorrere dal 1 luglio successivo.

Testo in vigore dal 29 luglio 1954 al 6 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art6 · fonte del testo