Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 6 — Contributo per lavori diversi dalla costruzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1958 al 19 maggio 1961. Leggi il testo vigente →

Fuori dei casi previsti ai successivi articoli 7 e 8, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari e' dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 40 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati e di lire 20 per chilogrammo sul legname impiegato, per quelle navi che non abbiano superato il 25° anno di eta'. Tale limitazione non si applica ove le riparazioni modificazioni o trasformazioni siano eseguite nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. 3 Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno per i materiali metallici e a lire 2 per anno per il legname. Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata alle riparazioni, modificazioni e trasformazioni ammesse ai benefici di legge a decorrere dal 1 luglio successivo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 marzo 1958, n. 359

3

La L. 24 marzo 1958, n. 359 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522, non si applica qualora, le riparazioni modificazioni o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro il 13 agosto 1957."

Testo in vigore dal 6 maggio 1958 al 19 maggio 1961

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1954 al 6 maggio 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 marzo 1958, n. 359

    La L. 24 marzo 1958, n. 359 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522, non si applica qualora, le riparazioni modificazioni o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro il 13 agosto 1957."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art6 · fonte del testo