Art. 3 — Tassa sulle concessioni regionali
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Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli gia' di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni. Esse sono disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative. Nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente. L'atto amministrativo regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.
Testo in vigore dal 22 maggio 1970 al 23 giugno 1990
