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Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli gia' di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni. Esse sono disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative. Nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente. L'atto amministrativo regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

Testo in vigore dal 22 maggio 1970 al 23 giugno 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 339/2001

    Ha colpito questo articolo
    24 ottobre 2001

    Riuniti i giudizi, 1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico): art. 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, anche l'attività de…

    Art. 3 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario · Art. 4 Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni

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  • Sentenza n. 266/2005

    Questione infondata
    7 luglio 2005

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento all'art. 76…

    Art. 76 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario · Art. 4 Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 110/2005

    Questione infondata
    18 marzo 2005

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione trib…

    Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 3 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario · Art. 4 Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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