Art. 14 — Classificazione e delimitazione
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I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attivita' dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicita' dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 13 giugno 1990
