Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 35 — Agevolazioni fiscali

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Gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla presente legge e gli atti e contratti successivi che occorrano per l'esecuzione delle opere affidate ai consorzi stessi, sono soggetti alla imposta fissa di registro, salva la corresponsione dei \diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 20 settembre 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art35 · fonte del testo